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Secondo l’ordinanza del 28.8.2013 del Tribunale di Torino il caso della costruzione di un nuovo ascensore condominiale, la divisione delle cui spese è stata deliberata dall’assemblea condominiale secondo il principio in deroga all’articolo 1124 del codice civile, ovvero ” per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.”, non rientra nella previsione di cui allo stesso articolo.
Infatti quest’ultimo, che dichiara quali debbano essere i criteri di ripartizione in deroga a quelli previsti dall’articolo 1123, prevedendo anche una ripartizione proporzionata all’altezza del piano dal suolo, non può essere applicato, trattandosi di costruzione ex novo di un ascensore e non di semplice manutenzione e/o sostituzione.
Il Tribunale ha pertanto deciso per la sospensione in via cautelare della deliberazione assembleare in quanto fortemente pregiudizievole dell’interesse del condomino che ne aveva chiesto l’annullamento.
Ora si deve aspettare la sentenza del giudizio ordinario al fine di ottenere una interpretazione autentica delle due norme.
A parere di chi scrive il giudice ha dimenticato di valutare la seconda parte dell’articolo 1123, che dice si che ” le spese necessarie per …la innovazione deliberate dalla maggioranza ( un ascensore ex nuovo) sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno ” ma che dice anche che ” se si tratta di cose destinate a servire i condomini in maniera diversa, le spese sono ripartite in proporzione all’uso che ciascuno può farne”.
Detto questo, resta da stabilire, e lo farà la assemblea, i criteri differenti che la norma non stabilisce.
Nel caso in analisi, la deliberazione del Tribunale è stata giustificata dalla esistenza dell’esigenza di evitare un fortemente potenziale pregiudizio del condomino ricorrente nelle more del giudizio; valutazione che, nel corso del giudizio ordinario, potrebbe anche essere ribaltata completamente se dovesse essere tenuta in conto la valutazione delle norme come proposta nel presente articolo.
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