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E’ stata varata, poco più di un anno fa, la legge che equipara i figli naturali a quelli legittimi, ovvero i figli nati all’interno del matrimonio e quelli nati al suo interno.
E’ la legge 10.12.2012 n. 219 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17.12.2012. Il testo normativo ha modificato il tenore letterale di alcuni articoli del codice civile. L’articolo 74 definiva il concetto di parentela qualificandolo quale “vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite”; il nuovo articolo 74 aggiunge un’importante specificazione, individuando tale vincolo “sia nel caso in cui la filiazione e’ avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo”. Resta, invece, esclusa nel caso di adozione di persona maggiorenne.
Oltre a ciò, con la modifica dell’articolo 251 del codice civile anche i figli nati da un rapporto incestuoso. La modifica dell’articolo 276 del codice civile implica la possibilità di poter proporre la domanda di riconoscimento di paternità o maternità anche in mancanza dei presunti genitori e dei loro eredi. Infatti la domanda può essere proposta”nei confronti di un curatore nominato dal Giudice davanti al quale il giudizio deve essere proposto”.
Infine, l’articolo 315 del codice civile che prima dichiarava i doveri dei figli nei confronti dei genitori, ora prevede la equiparazione dello stato giuridico dei figli, che è il medesimo per tutti, naturali e legittimi. In più, e’ stato aggiunto l’articolo 315 bis che prevede i diritti e i doveri dei figli: “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacita’, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti”.
Le conseguenze di tali modifiche e aggiunte è evidente, i diversi tipi di filiazione, quella naturale, fuori dal matrimonio e quella legittima dentro al matrimonio, sono esattamente equiparati nelle loro implicazioni. Tale equiparazione si riflette su ogni rapporto, ogni diritto e dovere reciproco tra figli e genitori, sia sul piano dei doveri di assistenza morale sia su quello dei doveri di assistenza economica. Nascono diritti e doveri in capo ai figli nei confronti dei genitori e così diritti , ma soprattutto doveri, dei genitori nei confronti dei figli e dei loro discendenti.
Questo vale anche per i figli nati da incesto, che finalmente non dovranno pagare per colpe commesse dai genitori, ma che avranno diritti uguali a quelli dei figli legittimi e naturali. Certo resta il dubbio sull’opportunità che genitori incestuosi abbiano anche diritti oltre che doveri nei confronti dei figli, ma l’altra faccia della medaglia dei doveri è proprio il diritto.
Avvocato Anna Puglisi
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