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In questo articolo parleremo della pignorabilità degli stipendi, delle pensioni e degli altri trattamenti economici nelle ipotesi in cui detti emolumenti confluiscano in un conto corrente bancario, perdendo così la loro originaria natura.
Tale materia e’ stata ed è disciplinata sulla base di quel principio consolidato secondo cui, data la funzione alimentare riconosciuta a questo tipo di emolumenti, gli stessi sono cedibili e pignorabili solo entro un limite, identificato in un “quinto” della somma. Questo principio e’ stato messo in discussione nel caso di accredito in conto corrente dei suddetti emolumenti, in quanto in questo caso perderebbero la loro natura originaria confondendosi con la totalità dei beni mobili creditizi del soggetto.
Il problema si è posto con urgenza e rilevanza dopo il Decreto 201/2011 che ha introdotto la obbligatorietà dell’accredito di tali emolumenti in conto corrente. Su questo punto, allo stato attuale, le pronunce giurisprudenziali per la maggioranza hanno ritenuto che la confluenza nel conto corrente faccia venir meno alla somma l’identità originaria, così che il principio del “quinto” non opererebbe in caso di pignoramento presso terzi sul conto corrente. Ma la sentenza n. 506/2002 della Corte Costituzionale si è riferita al principio solidaristico di cui all’articolo 38 della Costituzione e ai limiti che tale limite impone al legislatore. Dovrà sussistere, pertanto, un razionale contemperamento dell’interesse del creditore, con quello del debitore che percepisca uno stipendio, del limite del “quinto” della retribuzione quale possibile oggetto di pignoramento. Dato quanto sopra, la questione di legittimità posta al Tribunale di Lecce relativamente alle norme di cui agli art. 12 lett. C) Legge 214/2011 e art. 3 com a 5 Legge 44/2012 per violazione degli articoli 38 e 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono l’applicazione dei limiti individuati dai suddetti articoli anche ai crediti tra privati. Gli articoli considerati incostituzionali derogano, infatti, al limite del “quinto” stabilito sulla base del principio solidaristico di cui all’art. 38 della Costituzione e del principio di eguaglianza di trattamento sostanziale di cui all’art. 3 della Costituzione.
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